Le tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano nell’edizione del 2018 prevedono una tabella funzionale alla quantificazione del danno terminale. Ovvero quella sofferenza di altissima intensità che la vittima primaria patisce in un apprezzabile lasso di tempo che intercorre tra il fatto dannoso e la morte. L’unico danno, ricorda l’osservatorio meneghino a memoria della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr 15350/2015, liquidabile iure proprio alla vittima di lesioni mortali, poi trasmissibile agli eredi.
Secondo questo nuovo orientamento il c.d. danno terminale, che in passato e nei diversi Tribunali d’Italia aveva conosciuto ristoro con l’etichetta del danno tanatologico, catastrofale, biologico terminale o da lucida agonia, ricomprende al suo interno e assorbe ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Si è previsto un limite risarcitorio in termini di durata. Pur nella difficolta di tipizzazione delle possibili variabili, la stessa definizione “terminale” esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Il numero massimo di giorni risarcibili è stato individuato in 100. Oltre tale termine sarà risarcibile il solo danno biologico temporaneo.
Conditio sine qua none per l’ottenimento del risarcimento sarà la prova della percezione della fine imminente per la vittima primaria.
Si è ritenuto inoltre, secondo l’esperienza medico legale, che la sofferenza massima è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo pertanto il risarcimento, col metodo tabellare, sarà decrescente al passare dei giorni. Proprio su questo presupposto poggia la determinazione del tetto massimo indennizzabile per i primi 3 giorni pari a € 30.000,00. Il quarto giorno varrà 1.000,00 € con la possibilità di personalizzazione entro il limite del 50%, e decresce fino a 98,00 € per il 100emo giorno. Valore coincidente con quello del danno biologico temporaneo standard.